PROCEDURE

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore: solo per il consumatore che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il consumatore sovraindebitato può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che può prevedere sia uno stralcio dei debiti che un allungamento dei termini di pagamento. Il piano di ristrutturazione deve essere approvato dal Giudice competente, ma non dai creditori.

  • concordato minore: solo per l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start up, che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

La proposta di concordato minore può essere presentata se consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, oppure,se prevede un apporto di risorse nuove che aumentino la soddisfazione dei creditori. La proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei creditori.

  • liquidazione controllata:tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso allaprocedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Tutti beni del debitore vengono venduti e con il ricavato vengono soddisfatti tutti i creditori, chiudendo tutte le posizioni indipendentemente da quanto ciascuno di essi possa ricevere in pagamento.

Può accedere alla procedura anche chi non ha beni da vendere, ma soltanto un lavoro o la pensione.

  • esdebitazione del debitore incapiente: la può attivare, solo una volta nella vita,la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire niente ai creditori, nemmeno in prospettiva futura.
  • procedure familiari:i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

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